I nostri servizi di prevenzione incendi si articolano in pratiche di prevenzione incendi (CPI, SCIA), progettazione impianti antincendio, piani di emergenza e valutazioni ATEX.
Se la tua attività rientra nelle 80 tipologie di attività soggette elencate nell’Allegato I del d.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 (distinte nelle categorie A, B e C in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità ) sarai sottoposto ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco.
Lo stesso d.P.R. 151/2011 disciplina per le attività soggette anche, per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio, sempre da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione incendi o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
Aprire una nuova attività
Il personale qualificato di SicurNet Liguria offre supporto per compilare la SCIA e nell’ottenimento del CPI, documenti necessari a coloro che vogliono aprire una nuova attività.
Cos’è la SCIA?
La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. È stata introdotta in Italia dal D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 in sostituzione della DIA (Dichiarazione di Inizio Attività).
La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese è sufficiente presentare la SCIA, correttamente compilata e completa in ogni sua parte per avviare la propria attività.
Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici e organi di controllo preposti, la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi e dei requisiti oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e all’occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici. La compilazione dei campi e l’aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l’attività.
Ogni pubblica amministrazione destinataria di una SCIA deve accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per richiedere la conformazione dell’attività oppure, qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.
Il proprietario o chi ne ha titolo può presentare la SCIA, allegando un progetto redatto da un professionista abilitato alla progettazione e la relazione asseverata sulla conformità urbanistica, edilizia, sanitaria e di sicurezza, le autocertificazioni di conformità alla vigente normativa (ad esempio la normativa antisismica, quella antincendio, quella igienico-sanitaria, eccetera).
Cos’è il CPI?
Il certificato di prevenzione incendi (CPI) è un attestato che certifica il rispetto della normativa prevenzione incendi, ossia certifica la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Il certificato è rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Il CPI certifica una situazione conforme alle norme antincendio. Il certificato è intestato al responsabile dell’attività ed ha validità 5 anni, al termine dei quali, necessita di essere rinnovato.
Dopo aver eseguito i lavori mettendo in atto le misure previste dalle norme, si richiede al Comando Provinciale Vigili del Fuoco il sopralluogo per il rilascio del CPI, allegando le certificazioni delle opere eseguite e dei materiali impiegati.
Ottenuto il Certificato Prevenzione Incendi, o messe in atto le misure per le attività non soggette, occorre mantenere in essere le caratteristiche e la funzionalità di quanto realizzato, non dimenticando la continua formazione e informazione del personale.
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