Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS – SicurNet Liguria

Chi è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS?

Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n° 81 del 2008) parla del rappresentante dei lavoratori e, in particolare, ci spiega di chi si tratta e cosa fa. Il rappresentante dei lavoratori, in breve RLS, non è altro che la figura eletta per rappresentare tutti i lavoratori ed è colui che si occupa di salvaguardare e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori durante le ore lavorative.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per poter svolgere il proprio ruolo nel migliore dei modi, necessita di un’adeguata formazione relativa a salute e sicurezza, utile allo scopo di gestire i rapporti con i lavoratori; questa formazione deve essere necessariamente garantita dal datore di lavoro.

Questa figura viene eletta dai lavoratori attraverso diverse modalità: a seconda del numero di dipendenti presenti all’interno dell’azienda.

Come viene eletto l’RLS, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?

Le aziende che posseggono non più di 15 dipendenti all’interno dell’organico, possono votare il rappresentante scegliendolo tra i dipendenti stessi, mentre le aziende con più di 15 dipendenti, eleggono l’RLS all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali; nel terzo caso, il rappresentante può venire eletto attraverso la semplice procedura di votazione.

La nomina dei rappresentanti aziendali, salvo differenti accordi in sede sindacale, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata nella settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro.

Nello specifico, vi sono tre importanti articoli riguardanti l’RLS che sono: l’Articolo 37, riguardante la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, l’Articolo 47 riguardante proprio il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e l’Articolo 50 in cui vengono elencati i principali doveri che deve svolgere.

Il numero di rappresentanti tende a variare in base alle dimensioni dell’organico: per le aziende aventi meno di 200 dipendenti è necessario almeno un rappresentante; per le aziende che posseggono un numero di dipendenti che varia tra 201 e 1000 sono richiesti almeno 3 rappresentanti, mentre per le aziende aventi più di 1000 dipendenti sono richiesti un numero minimo di rappresentanti pari a 6.

Quali ruoli ricopre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?

La figura dell’RLS si occupa di diverse importanti funzioni all’interno dell’azienda:

  • Fa ricorso alle autorità competenti qualora ritiene che determinate regole non vengono seguite.
  • Riceve informazioni e documenti aziendali inerenti ad eventuali rischi e pericoli.
  • Fornisce pareri sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione.

Inoltre, come stabilito dal D.LGS. 81/08 (Art.50), si occupa altresì di:

Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

  1. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  2. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  3. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  4. è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
  5. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  6. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  7. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
  8. promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  9. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  10. partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  11. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  12. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  13. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

 

Si tratta di una figura molto importante all’interno di un’azienda ed è fondamentale allo scopo di salvaguardare il benessere di tutti i lavoratori.

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